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Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di Euro 30.000,00 (Art. 83 D.Lgs. 117/17), o dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

L’importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Le imprese possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). 

Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo.

Condizione per la deducibilità è che tali erogazioni e contributi devono essere eseguiti tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 214.

Le erogazioni in denaro contante non possono essere detratte.